Commissari Piani
di rientro sanità, ritorno al passato: incarico non più incompatibile per Presidenti di Regione,
lemendamento alla legge bilancio.
Il Commissario può ... commissariare sé stesso ?
L'attuale normativa
impediva la nomina a Commissario ad acta per i Presidenti di Regione (i cd
Governatori). La legge 190/2014 così recitava: "
è incompatibile con
l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la
regione soggetta a commissariamento". Era stata approvata appositamente per affidare
a una figura terza e indipendente lesercizio dei poteri sostitutivi che, secondo
la ratio della norma, non potevano essere svolti dal Governatore, proprio
perché la Regione era stata commissariata in quanto inadempiente.
I poteri sostitutivi
sono previsti dalla Costituzione
articolo 120: Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, (
) quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, (
)
L'emendamento
approvato propone invece di tornare alla situazione ante legge di stabilità
2015, quando le due cariche potevano coincidere: il Commissario commissaria sé
stesso ? C'è da dire che in alcune Regioni già commissariate, in seguito alle elezioni è cambiato il Presidente (e la Giunta), e quindi la nuova Amministrazione eletta rivendica per sé la responsabilità di esercitare i poteri proprio perché ha sostituito la vecchia amministrazione che era stata commissariata. Tuttavia resta l'interrogativo: può il Commissario-Presidente commissariare sé stesso ?
Lemendamento
prevede che i tavoli di monitoraggio Lea e Piani i rientro, ogni sei mesi, controllino
l'equilibrio dei bilanci sanitari delle Regioni e l'effettiva applicazione dei
Livelli essenziali di assistenza. In caso di esito negativo il Consiglio dei
ministri potrà nominare un nuovo commissario ad acta, al posto del Governatore
Commissario.
leggi lemendamento approvato in Commissione Bilancio alla
Camera