Convivenze di fatto, unioni civili, permessi e congedi lavorativi
Una recente Sentenza della Corte Costituzionale (depositata il 23 settembre
scorso) riapre l’annosa questione relativa alla concessione dei permessi
concessi ai lavoratori dipendenti che assistono un congiunto con grave
disabilità ed in particolare sui requisiti di accesso a tali benefici.
La pronuncia, peraltro, giunge in uno scenario di cambiamento normativo
derivante dalla recente norma sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto,
la legge 20 maggio 2016, n. 76.
Le
premesse
Merita un cenno la vicenda umana che ha
dato origine alla Sentenza (n. 213 del 5 luglio 2016) e che è ripercorsa in
premessa della stessa.
La “storia” è quella di una coppia di
fatto. Lei dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Livorno, lui affetto da Morbo
di Parkinson, separato e privo di sostegno continuativo da parte di altri
familiari stretti.
Alla dipendente vengono per lungo tempo
concessi i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992,
ma nel 2011 la ASL si rende conto che la normativa vigente non ammette la
concessione dei permessi per chi vive more uxorio (cioè le coppie di fatto).
Quindi sospende la concessione dei permessi e trattiene in busta paga le somme
per il recupero delle ore di permesso (a suo avviso) indebitamente fruite nel
periodo 2003-2010, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi
dalla trattenuta al saldo.
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