Convivenze di fatto, unioni civili, permessi e congedi lavorativi 

Una recente Sentenza della Corte Costituzionale (depositata il 23 settembre scorso) riapre l’annosa questione relativa alla concessione dei permessi concessi ai lavoratori dipendenti che assistono un congiunto con grave disabilità ed in particolare sui requisiti di accesso a tali benefici.

La pronuncia, peraltro, giunge in uno scenario di cambiamento normativo derivante dalla recente norma sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016, n. 76.

Le premesse

Merita un cenno la vicenda umana che ha dato origine alla Sentenza (n. 213 del 5 luglio 2016) e che è ripercorsa in premessa della stessa.

La “storia” è quella di una coppia di fatto. Lei dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Livorno, lui affetto da Morbo di Parkinson, separato e privo di sostegno continuativo da parte di altri familiari stretti.

Alla dipendente vengono per lungo tempo concessi i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, ma nel 2011 la ASL si rende conto che la normativa vigente non ammette la concessione dei permessi per chi vive more uxorio (cioè le coppie di fatto). Quindi sospende la concessione dei permessi e trattiene in busta paga le somme per il recupero delle ore di permesso (a suo avviso) indebitamente fruite nel periodo 2003-2010, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla trattenuta al saldo.

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