Sanità:
le scadenze del Dpcm sui nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea)
La Segreteria
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Settore Salute e
Politiche Sociali) ha riepilogato le scadenze previste dal Dpcm sui nuovi
livelli essenziali di assistenza
SCADENZE - INTESA DPCM LEA
Art. 2 -Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la
promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitaria nazionale
l. La
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (d'ora in avanti
Commissione), ai sensi di quanto disposto dall'articolo l, comma 558, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, formula la proposta di aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 entro il 28 febbraio 2017,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo l, comma 553, della legge 28
dicembre 2015. n. 208, prioritariamente attraverso la ridefinizione delle
prestazioni ovvero la modifica delle loro modalità erogative. garantendo il
mantenimento della compatibilità tra risorse e prestazioni da erogare in
maniera omogenea sul territorio nazionale, secondo le modalità erogative
appropriate. da finanziare in base alla quota d'accesso.
2.
Conseguentemente, con riferimento all'anno 2017, si
provvede entro il 15 marzo 2017 ad adottare il relativo provvedimento secondo
le modalità previste dall'articolo l, comma 554, ovvero dal comma 559, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La suddetta Commissione è stata istituita con decreto del Ministero della
Salute del 16 giugno 2016. Ne fanno parte 7 rappresentanti
effettivi e 7 supplenti delle Regioni. La Commissione ha già iniziato
a lavorare e sono stati costituiti tre gruppi di lavoro sulle seguenti
tematiche: Adroterapia; Modifica dei 108 DRG potenzialmente inappropriati e
Delisting delle prestazioni.
Sono previste
due riunioni plenarie della Commissione il 21 ed il 28 febbraio p.v. (termine
dei lavori previsto nel DPCM).
Art. 5 - Interventi
in materia di appropriatezza prescrittiva
l. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale attivano iniziative formative e informative ai
medici e ai cittadini. forniscono strumenti e definiscono procedure per
favorire la prescrizione appropriata m tutti gli ambiti assistenziali delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
2. Con accordo
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri e le modalità per verificare che il comportamento
prescrittivo dei medici sia conforme alle condizioni di erogabilità e alle
indicazioni di appropriatezza di cui all'allegato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
TESTO DPCM
Art. 12 -Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso
l. Le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso sono
definiti con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 19 - Modalità
di erogazione dell'assistenza protesica
I Le modalità di
erogazione dell'assistenza protesica e di individuazione degli erogatori sono
definiti con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo IV Assistenza
sociosanitaria
Art. 21 - Percorsi
assistenziali integrati
I percorsi
assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui
al presente Capo prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni
afferenti all'area sanitaria e ali'area dei servizi sociali. Con
apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di
indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con
l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di utilizzo delle risorse
coerenti con l'obiettivo dell'integrazione, anche con riferimento al Fondo per
le non autosufficienze di cui all'articolo I, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Nel merito è
stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico/politico misto fra la Commissione
Salute e la Commissione Politiche Sociali.
Art. 64 - Norme
finali e transitorie
l. Con
successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su
proposta del Ministro della salute sono fissati criteri uniformi per la
individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il
presente decreto demanda alle regioni e alle province autonome.
2. Le
disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli
articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la
definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime
disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto
ministeriale 22 luglio 1996, recante "Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale e relative tariffe" e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015
recante "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale". Fino all'entrata in vigore delle
suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che
danno diritto all'esenzione è contenuto nell'allegato 8-bis.
3. Le
disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi
nell'elenco l di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 17, entrano in
vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di
concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle
prestazioni previste dalle medesime disposizioni.
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vedi anche speciale SOS Sanità