Non si legano i pazienti: la Delibera del Friuli Venezia Giulia
sul superamento della Contenzione
Dalla DGR
1904/2016: “Visti, in particolare, gli artt. 13, primo comma, e 32 della
Costituzione che prevedono, rispettivamente, che “la libertà personale è
inviolabile” e che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
…
La Regione Autonoma FVG delibera l’ “Adozione della raccomandazione per il superamento
della contenzione nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali
pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario regionale”,
decretando che:
“La
contenzione sotto il profilo sanitario è da considerare un atto non
terapeutico: non cura, non previene e non riabilita e può causare lesioni,
grave disabilità e morte della persona assistita”
Vedi il testo della Delibera della Giunta Regionale FVG n. 1904/2016"Adozione della Raccomandazione per il superemanto della contenzione..."
Vedi l’Allegato alla DGR 1904/2016 FVG “Raccomandazione
per il superamento della contenzione”
Fonte: Forum Salute Mentale