Pubblicato
nuovo Regolamento sui conflitti d’interesse AIFA
Il Direttore
Generale, Luca Pani: “L’Agenzia Italiana del Farmaco aggiorna il
documento in vigore e si dota di un nuovo Regolamento che assicura il
raggiungimento di un equilibrio virtuoso tra l’esigenza di garantire l’assoluta
imparzialità di tutti coloro che lavorano o collaborano con l’Agenzia e quella
di impiegare le migliori competenze disponibili nella valutazione scientifica
dei farmaci. L’AIFA prosegue in un percorso all’insegna della trasparenza in
linea con le esperienze più avanzate del panorama europeo e mondiale”.
L’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) si è dotata, già a partire dal 2012, di una
normativa che regola la gestione dei conflitti di interesse di tutti coloro che
lavorano o collaborano con l’Agenzia, inclusi i componenti degli organi
decisionali, di controllo e consultivi, per assicurarne il massimo livello di
imparzialità.
Il nuovo
Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno dell’AIFA,
approvato dal Consiglio di Amministrazione e immediatamente dopo dai Ministeri
vigilanti, quello della Salute e quello dell’Economia, è stato pubblicato oggi
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così come la
precedente versione, anche il nuovo Regolamento recepisce gli orientamenti
attuali espressi in ambito europeo e internazionale, che hanno visto recentemente
l’emanazione, da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), di norme più
stringenti per quanto riguarda i possibili conflitti attribuiti ai membri dei
comitati o agli esperti nell’ambito della valutazione regolatoria dei farmaci.
Sia la “policy” EMA che il Regolamento AIFA contengono previsioni che
rispondono alla necessità di contemperare due interessi potenzialmente
confliggenti, da un lato preservare l’imparzialità e l’indipendenza di
giudizio, dall’altro assicurare che le valutazioni siano affidate ad esperti
dotati delle migliori competenze tecnico-scientifiche.
I requisiti
previsti dal Regolamento AIFA prevedono paletti più stretti per i componenti
degli organi decisionali e di controllo (Consiglio di Amministrazione, Collegio
dei Revisori dei Conti e Organismo Indipendente di Valutazione) rispetto agli
organi consultivi (Commissione Tecnico Scientifica e Comitato Prezzi e
Rimborso).
Il documento
stabilisce tre macro-livelli di rischio (ordinati dal maggiore al minore):
“interessi diretti dichiarati” (livello 3), “interessi indiretti dichiarati”
(livello 2) e “nessun interesse dichiarato” (livello 1), attribuiti in seguito
alla valutazione delle dichiarazioni di interessi (DoI) presentate con cadenza
annuale. Il lasso di tempo preso in considerazione per la valutazione dei
conflitti parte dal momento attuale (inizio del coinvolgimento all’interno
delle attività dell’AIFA) e si estende fino ai 3 anni precedenti, ma in ogni
caso si possono volontariamente dichiarare eventuali interessi risalenti a 5
anni prima.
Per quanto
riguarda il livello 3, quello contraddistinto dal rischio più alto, la nuova
versione del Regolamento introduce tre diverse categorie. La prima ricomprende
i soggetti che hanno ricoperto un ruolo da leader in un precedente impiego
nell’industria farmaceutica, di tipo manageriale o legato allo sviluppo di un
prodotto specifico, stabilendo il divieto illimitato di coinvolgimento nelle
attività dell’AIFA sulla totalità dei farmaci commercializzati dall’azienda in
questione o su un prodotto specifico. La seconda categoria riguarda coloro che
hanno dichiarato di possedere interessi finanziari o familiari o di aver
ricevuto fondi o sovvenzioni da un’azienda, in questo caso gli interessi
decadono dopo 3 anni, periodo al termine del quale è possibile essere coinvolti
nell’attività dell’Agenzia. La terza categoria comprende interessi dichiarati
che non rientrino nelle due fattispecie precedenti, in questo caso il livello
di coinvolgimento viene valutato caso per caso a seconda del ruolo del dichiarante.
Il
Regolamento, sulla falsariga della prima versione, ribadisce la centralità per
l’AIFA del rispetto dei tre principi fondamentali che ne guidano l’azione:
appartenenza, trasparenza e responsabilità.
L’appartenenza
impegna chiunque abbia un rapporto di lavoro o di consulenza con l’Agenzia ad
agire al fine della realizzazione del bene comune ed a privilegiare l’interesse
generale rispetto a obblighi di altra natura. Il principio di trasparenza,
invece, impone di comunicare all’Agenzia qualsiasi situazione di
vantaggio “derivante da progetti o da azioni di competenza dell’AIFA nelle
quali sono a qualsiasi titolo coinvolti”. Infine, il principio di
responsabilità, identificato dal concetto anglosassone di accountability, si traduce nella
disponibilità a rispondere della correttezza e dell’efficacia delle attività
svolte e a rendicontare il proprio operato per renderlo misurabile e quindi
valutabile oggettivamente. In tutti i casi è sempre stringente l’obbligo alla
riservatezza delle informazioni a cui si accede nei rapporti con l’Agenzia
regolatoria.
Consulta il Regolamento per la disciplina
dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia Italiana del Farmaco