ico_governoRiforma bicameralismo e Titolo V, Sanità: più poteri allo Stato e meno legislazione concorrente …

Sulla riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare su Salute e Sociale si vedano:

-      gli articoli 25 e 26 (vedi pagine dal 38 a 40 del DdL S. 1429) che modificano l’articolo 117

dalla Relazione illustrativa al DdL: Alla lettera m) (ndr: II comma) è stata aggiunta la competenza esclusiva dello Stato per la definizione di norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro, materie attualmente rientranti nella competenza concorrente (nel relativo elenco non figura la sicurezza alimentare bensì l’alimentazione), per le quali la novella rimarca, ai fini dell’esigenza di tu tele uniformi sul territorio nazionale, un approccio finalistico.

L’'esigenza di uniformità appare peculiare per la salute, tutelata dall’'articolo 32 della Costituzione come diritto fondamentale. Se la riconduzione da parte della giurisprudenza costituzionale ai livelli essenziali di cui alla lettera m) di diversi profili, quali quelli del diritto alla cura e alle prestazioni sanitarie o quelli in tema di uso dei farmaci, ha assicurato il nucleo irriducibile di tutela, ciò tuttavia non ha evitato il relativo contenzioso. La previsione della competenza esclusiva dello Stato a dettare norme generali finalizzate alla tutela della salute potrà assicurare ai cittadini, anche per profili diversi da quelli richiamati, l’uniformità nella fruizione delle prestazioni.

Quanto alla novella relativa alle norme generali per la sicurezza del lavoro, la loro riconduzione alla competenza esclusiva tiene conto del fatto che le competenze statali e regionali in materia appaiono intrecciate non si presentano «allo stato puro» come constata la giurisprudenza costituzionale – e interferiscono tra loro.

La novella all’articolo 117, nel nuovo quarto comma, introduce la cosiddetta «clausola di supremazia», in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo che se ne assume la conseguente responsabilità, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, se lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o lo rende necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.

-      l’articolo 27 (vedi pagina 40 del DdL S. 1429) che modifica l’articolo 118 della Costituzione

-      l’articolo 28 (vedi pagina 41 del DdL S. 1429) che modifica l’articolo 119 della Costituzione

Vai al testo del Disegno di Legge S. 1429 con le Relazioni

Vedi anche la scheda del Servizio Studi del Senato Note di Sintesi sul DdL S. 1429

Vedi anche le Osservazioni della Conferenza Regioni e PA

la pagina di SOS Sanità


 
 

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