BOZZA legge di stabilità (fonte: Astrid)
ARTICOLO 46 (Concorso alla finanza
pubblica delle Regioni)
Comma 1. Le Regioni assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari
a 1.800 milioni di
euro per il 2016, 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno
degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni
entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, i richiamati importi sono assegnati ad
ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e province autonome,
tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le
modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate
al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
Comma 3. Il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, al netto del
contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni
previsto dal Dl Enti Locali, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2019
secondo le modalità di cui al comma 1.
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Comma 1:
Tagli alla spesa regionale compreso
finanziamento SSN:
-1,8 mld anno 2016,
-3,980 mld anno 2017,
-5,480 mld anni 2018 e 2019
Comma 3: tagli
sopraindicati si aggiungono ai tagli alla sanità già decisi nel D.L. enti
locali (2,352 miliardi ogni anno |