Agenzia delle entrate: precisazioni su spese di accompagnamento e di trasporto

In corrispondenza delle scadenze di compilazione dei modelli di dichiarazione annuale dei redditi, l’Agenzia delle entrate dirama una circolare in cui raggruppa i quesiti pervenuti e che già non trovino risposta chiara in precedenti circolari o risoluzioni già emanate dalla stessa Agenzia.

Sul medesimo solco espositivo è la circolare n. 17 del 24 aprile 2015, in cui la Direzione Centrale Normativa risponde a questioni interpretative, in materia di Irpef poste dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.

In larga misura la Circolare è riservata alla detrazione delle spese sanitarie ma anche di quelle per il recupero del patrimonio edilizio.

Due quesiti – e le relative indicazioni dell’Agenzia, sono di interesse diretto per le persone con disabilità: la 1.4 (Detraibilità spese per trasporto di disabili)e la 4.8 (Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili)

Detraibilità spese per trasporto di disabili

La domanda posta all’Agenzia delle entrate è testualmente: “si chiede se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR”.

Il quesito posto in realtà tradisce una prassi, che nostra competenza definire quanto diffusa, che potrebbe essere riconducibile alla elusione fiscale. Una prestazione di trasporto, resa da una ONLUS, non viene remunerata dietro regolare fattura o ricevuta, ma viene saldata sotto forma di “donazione” alla stessa organizzazione, sfuggendo così all’imposizione fiscale.

Chi pone il quesito chiede se il contributo (donazione) possa essere comunque detratto.

L’Agenzia, che pur non rimarca l’evidente irregolarità di talune “procedure” (pagamento di una prestazione “mascherata” da donazione), non può che rammentare le forme in cui possono essere oggi detratte o dedotte le donazioni a favore delle ONLUS e ricordando come le erogazioni in denaro debbano essere effettuate in modo tracciabile e cioè con bonifico bancario o postale (non certo in contanti).

Al contrario se si tratta di un corrispettivo pagato per un servizio di trasporto, ciò deve risultare da regolare fattura della ONLUS. Solo con questa premessa è possibile detrarre come spesa sanitaria l’avvenuto trasporto.

L’Agenzia delle entrate tuttavia ancora non sana il dubbio circa la tipologia che sarebbe detraibile e cioè se quello strettamente connesso alle cure mediche oppure, come vorrebbe una lettura letterale dell’art. 15, comma, 1 lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per qualsiasi tipo di trasporto (accompagnamento) delle persone disabili.

Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture

Altra domanda/risposta rilevante per le persone con disabilità è la 4.8 anche se, invero, nulla aggiunge a quanto l’Agenzia avesse già espresso in passato peraltro più compiutamente.

Il quesito richiede quale sia l’aliquota IVA applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni e se queste spese siano detraibili ai fini Irpef.

Come già detto nella risoluzione n. 306/E del 2002 e nella circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001 l’aliquota IVA agevolata è riservata esclusivamente “ai pezzi, ai ricambi, agli accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile” cioè gli adattamenti alla guida o al trasporto oltre che sulla manodopera.

Anche per quanto riguarda la detrazione l’Agenzia conferma quanto già affermato in precedenza: nelle spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell’autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc…). Precisa l’Agenzia che queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa ogni quattro anni consentito e cioè 18.075,99 euro.

Come già previsto dalla circolare 15/E del 2006 (par. 6.1) le spese di manutenzione possono essere detratte solo se sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso e non possono essere rateizzate come invece la spesa per l’acquisto del veicolo stesso.

 Consulta il testo della circolare Agenzia delle entrate aprile 2015, n. 17/E

 Carlo Giacobini mDirettore responsabile di HandyLex.org

Fonte: HandyLex.org 8 maggio 2015


 
 

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