Agenzia delle
entrate: precisazioni su spese di accompagnamento e di trasporto
In corrispondenza delle scadenze di
compilazione dei modelli di dichiarazione annuale dei redditi, l’Agenzia delle
entrate dirama una circolare in cui raggruppa i quesiti pervenuti e che già non
trovino risposta chiara in precedenti circolari o risoluzioni già emanate dalla
stessa Agenzia.
Sul medesimo solco espositivo è la circolare
n. 17 del 24 aprile 2015, in cui la Direzione Centrale Normativa
risponde a questioni interpretative, in materia di Irpef poste dal
Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.
In larga misura la Circolare è riservata alla
detrazione delle spese sanitarie ma anche di quelle per il recupero del
patrimonio edilizio.
Due quesiti – e le relative indicazioni
dell’Agenzia, sono di interesse diretto per le persone con disabilità: la 1.4 (Detraibilità
spese per trasporto di disabili)e la 4.8 (Spese
di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili)
Detraibilità spese per trasporto di
disabili
La domanda posta all’Agenzia delle entrate è
testualmente: “si chiede se i contributi che
vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che
necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell’art. 15
del TUIR”.
Il quesito posto in realtà tradisce una prassi,
che nostra competenza definire quanto diffusa, che potrebbe essere
riconducibile alla elusione fiscale. Una prestazione di trasporto, resa da una
ONLUS, non viene remunerata dietro regolare fattura o ricevuta, ma viene
saldata sotto forma di “donazione” alla stessa organizzazione, sfuggendo così
all’imposizione fiscale.
Chi pone il quesito chiede se il contributo
(donazione) possa essere comunque detratto.
L’Agenzia, che pur non rimarca l’evidente
irregolarità di talune “procedure” (pagamento di una prestazione “mascherata”
da donazione), non può che rammentare le forme in cui possono essere oggi
detratte o dedotte le donazioni a favore delle ONLUS e ricordando come le
erogazioni in denaro debbano essere effettuate in modo tracciabile e cioè con
bonifico bancario o postale (non certo in contanti).
Al contrario se si tratta di un corrispettivo
pagato per un servizio di trasporto, ciò deve risultare da regolare fattura
della ONLUS. Solo con questa premessa è possibile detrarre come spesa sanitaria
l’avvenuto trasporto.
L’Agenzia delle entrate tuttavia ancora non
sana il dubbio circa la tipologia che sarebbe detraibile e cioè se quello
strettamente connesso alle cure mediche oppure, come vorrebbe una lettura
letterale dell’art. 15, comma, 1 lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, per qualsiasi tipo di trasporto (accompagnamento) delle persone
disabili.
Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture
Altra domanda/risposta rilevante per le persone
con disabilità è la 4.8 anche se, invero, nulla aggiunge a quanto l’Agenzia
avesse già espresso in passato peraltro più compiutamente.
Il quesito richiede quale sia l’aliquota IVA
applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture
delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni e
se queste spese siano detraibili ai fini Irpef.
Come già detto nella risoluzione n. 306/E del
2002 e nella circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001 l’aliquota IVA agevolata è
riservata esclusivamente “ai pezzi, ai ricambi, agli accessori
propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del
disabile” cioè gli
adattamenti alla guida o al trasporto oltre che sulla manodopera.
Anche per quanto riguarda la detrazione
l’Agenzia conferma quanto già affermato in precedenza: nelle spese che danno
diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto
dell’autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella
ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di
esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc…). Precisa
l’Agenzia che queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del
veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa ogni quattro anni
consentito e cioè 18.075,99 euro.
Come già previsto dalla circolare 15/E del 2006
(par. 6.1) le spese di manutenzione possono essere detratte solo se sostenute
entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso e non possono essere
rateizzate come invece la spesa per l’acquisto del veicolo stesso.
Consulta
il testo della circolare Agenzia delle entrate aprile 2015, n. 17/E
Carlo
Giacobini mDirettore
responsabile di HandyLex.org
Fonte: HandyLex.org
8 maggio 2015